Cos'è
Al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, l'art. 9 dellalegge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii., ha previsto che i Comuni possano promuovere nelle aree montane e rurali, nonché nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, ossia, esercizi nei quali l’attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitate unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Obiettivo del bando è favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare, così, fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.
A chi si rivolge
Il bando è rivolto agli esercizi commerciali polifunzionali già riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente, come definiti alla lettera h) dell’articolo 2 del bando, che abbiano mantenuto le caratteristiche richieste nonché, le imprese localizzate in aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale e aventi le caratteristiche di esercizi commerciali polifunzionali, così come definiti alle lettere b) e g) del medesimo articolo 2 del bando.
Cosa prevede
L'agevolazione prevede la concessione di contributi per il sostegno alle spese di gestione. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di funzionamento riferite esclusivamente ai seguenti costi di gestione relativi allo svolgimento dell’attività ordinaria propria dell’esercizio commerciale polifunzionale riferiti all’anno 2026, per:- utenze: energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento;- telefonia e connettività Internet;- canoni di locazione.