Cos'è
Al fine di contrastare l’eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall’agente patogeno, in attuazione dell’articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
A chi si rivolge
Possono beneficiare degli aiuti:a) i soggetti privati o pubblici proprietari di foreste site nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) i soggetti privati o pubblici che, all’atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte dei soggetti di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell’intervento oggetto dell’aiuto.
Cosa prevede
Il bando prevede di concedere un aiuto a titolo di "de minimis" per finanziare interventi di utilizzazione boschiva che rispettano i seguenti
requisiti
minimi:a) sono realizzati in lotti in cui il bostrico ha già attaccato o sta attaccando almeno il 60 per cento delle piante da destinare all’utilizzazione: tali piante devono essere abeti rossi secchi o deperiti ovvero con chioma ancora verde ma sottoposti ad attacco di bostrico in corso riscontrabile tramite alcuni sintomi caratteristici (caduta anomala di aghi, presenza di fori sul fusto, accumulo di rosura alla base) e verificabile mediante specchiature della corteccia a titolo di sondaggio. La quota rimanente può essere costituita da piante anche in buone condizioni il cui prelievo è funzionale alle operazioni di utilizzazione o con chiome a stretto contatto con quelle attaccate dall’agente patogeno;
b) comprendono il taglio, l’allestimento, l’esbosco a strada forestale di primo livello o secondo livello camionabili e l’ammucchiamento della ramaglia in bosco;
c) la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico è pari ad almeno 100 metri cubi netti totali;
d) l’esbosco è realizzato per tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.