Cos'è
L'Avviso disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti del Terzo settore a cui concedere i contributi di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo Settore (CTS) a valere sulle risorse ministeriali specificatamente destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia.
A chi si rivolge
I soggetti che possono presentare domanda, singolarmente o in partenariato, sono: a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e aventi sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento di presentazione della domanda;
b) Fondazioni iscritte all’(ex) Anagrafe delle Onlus purché, entro il 31 marzo 2026, abbiano presentato istanza di iscrizione al RUNTS e che i relativi procedimenti si siano conclusi positivamente, e abbiano sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento di presentazione della domanda. La mancata presentazione dell’istanza o il mancato accoglimento della stessa comporterà la revoca del contributo assegnato;
c) reti associative di cui all’articolo 41 del Codice, sia in forma singola, sia in forma associata a condizione che gli associati/aderenti/affiliati indicati come soggetti attuatori dell’iniziativa/progetto risultino iscritti al RUNTS nelle sezioni ODV e APS o siano fondazioni del Terzo settore, e abbiano sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento di presentazione della domanda; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all’accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore);
d) APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell’effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell’ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per “effettiva operatività” deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili.
Cosa prevede
La quota di finanziamento richiedibile è pari all’80% del costo totale del piano delle spese ritenute ammissibili, e comunque da un minimo di 50.000,00 euro e fino ad un massimo di euro 100.000,00. Pertanto, i progetti devono prevedere un piano finanziario non inferiore a euro 62.5000,00.