Cos'è
La Camera di commercio di Firenze e il Comune di Firenze intendono sostenere le micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per interventi nei seguenti ambiti:a) ripristino dei danni subiti a seguito di atti vandalicib) sicurezza della sede aziendale Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo allegando i seguenti documenti:a) modulo di domanda;
b) fatture elettroniche, laddove previste, relative all’acquisto di beni e servizi relativi alle
spese ammissibili
;
c) copie delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di Codice antimafia;e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di polizze catastrofali;f) se obbligati, copia della polizza assicurativa a copertura dei danni prevista dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti
requisiti
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 ;
b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
c) siano iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC);f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135 ;g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R. D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ssmmii;h) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art. 67 dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Codice;i) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;j) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;k) per le imprese obbligate, inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’art. 1, comma 101, della L. 30.12.2023, n. 213.
Cosa prevede
L'intervento prevede un contributo del 50% fino ad un massimo di € 5.000,00 delle spese sostenute dalle imprese per:a) Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici:- vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, dehors, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione;- registratori di cassab) Sicurezza della sede aziendale:- installazione/potenziamento/adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione. Le spese di un importo minimo di € 1.000,00 devono essere fatturate e pagate a partire dal 1° dicembre 2025.