Regione Autonoma della Sardegna - FONDO UNICO per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia Fidi LR 14/2015 - Risorse 2025 - CONFIDI SARDEGNA S.C.P.ANovità

Scadenza: 2027-12-31Prestito/Anticipo rimborsabileInterventi a garanziaDestinatari: ImpresaProfessionistaSettore: AlberghieroAltri serviziArtigianatoAutoveicoli e altri mezzi di trasportoChimica e FarmaceuticaCommercioCulturaEdiliziaElettronicaFornitura Energia, Acqua e gestione RifiutiICTMeccanicaMetallurgiaMobili, Legno e CartaModa e TessileRistorazioneSaluteServizi di trasportoTurismoRegioni: Sardegna

Descrizione

Cos'è

La misura in attuazione delle direttive di cui alla D. G. R. n. 38/115 del 17.11.2023 e successive eventuali modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi, è finalizzata a favorire l’aumento della competitività delle MPMI sarde, attraverso l’operatività del fondo unico (Fondo Unico) per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna istituito al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese sarde. Ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge regionale 19 giugno 2015, n.14, sono esclusi dal presente intervento gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.4 concernente “Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo”. 

A chi si rivolge

La misura si rivolge a micro, piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche, di servizi e artigiane, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G. U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto dalla Commissione Europea con l’approvazione delle “Guidelines on State aid to promote risk finance investments” in vigore dal 1° luglio 2014, e dai liberi professionisti. 

Cosa prevede

E' prevista l'erogazione di risorse finalizzate al rilascio da parte del Consorzio di Garanzia Fidi di garanzie e finanziamenti secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal Disciplinare di attuazione approvato con D. G. R. n. 38/115 del 17.11.2023.