Contributo ai punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici - Anno 2025 (spese sostenute nel 2024)

Scadenza: 2025-11-13Contributo/Fondo perdutoDestinatari: ImpresaSettore: CommercioRegioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Descrizione

Cos'è L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2025 ha previsto come misura di sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle spese sostenute pro quota nel 2024 per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del regolamento UE “de minimis” vigente. Con successivo Decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025 sono state definite le modalità per la fruizione di tale agevolazione.  A chi si rivolge Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio: a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 - commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario;b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.  Cosa prevede Il contributo, entro il limite complessivo di euro 4.000, è pari al 60 per cento delle spese sostenute pro quota per il singolo punto vendita, al netto dell’IVA, ove prevista, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 con riferimento alle seguenti voci:a) Imposta municipale unica - IMU;b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;c) Canone unico patrimoniale – CUP;d) Tassa sui rifiuti – TARI;e) Spese per canoni di locazionef) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;h) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico. Le spese ammissibili al contributo sono commisurate al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi, riferiti all’anno 2024, del singolo punto vendita, sito in comune privo di punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici. Come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto 1° agosto 2025, la domanda non è ricevibile qualora l’applicazione dei criteri di calcolo determini un contributo pari o inferiore a 200 euro. Infine, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Il contributo concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è erogato al netto della prevista ritenuta fiscale.