Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche semplificate (ZLS)- Annualità 2025

Scadenza: 2025-11-15Agevolazione fiscaleDestinatari: ImpresaSettore: AgroalimentareAgricoltura, silvicoltura e pescaAlberghieroAltri serviziArtigianatoAutoveicoli e altri mezzi di trasportoChimica e FarmaceuticaCommercioCulturaEdiliziaElettronicaFornitura Energia, Acqua e gestione RifiutiICTMeccanicaMetallurgiaMobili, Legno e CartaModa e TessileRistorazioneSaluteServizi di trasportoTurismoRegioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Descrizione

Cos'è La misura agevolativa "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La legge 4 luglio 2024, n. 95, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, ha apportato modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 60/2024 anche inserendo l’articolo 13-bis. Le modifiche introdotte estendono l'ambito territoriale di applicazione della misura "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)", del citato articolo 13, anche alle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione non ricomprese nella "Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica", di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quindi i territori delle regioni Marche e Umbria ammissibili alla deroga ex art. 107.3 lett.c) del TFUE . Tutte le altre disposizioni applicabili all'agevolazione "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" istituita dal dl 60/2024, restano invariate. Con riferimento all'annualità 2025, l’art. 3, commi da 14-octies a 14-decies del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (GU – Serie generale – n. 302 del 27 dicembre 2024) convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2025 n. 15, (GU– Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2025) ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Aiuto di Stato SA.115380 - Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - ZLS), si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (art.3 comma 14-octies). Restano invariate le condizioni applicabili al precedente regime SA.115380. In particolare:- l’agevolazione fiscale, in forma di credito d’imposta, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ed in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti;- in relazione all’ambito territoriale di riferimento, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto e fruito in relazione ad investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) istituite o da istituire all’interno delle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono escluse le aree della regione Abruzzo ammissibili alla predetta deroga, in quanto comprese nel campo d’applicazione del regime agevolativo “Credito d’imposta investimenti nella ZES unica”;- si considerano agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 (e fino al 15 novembre 2025) in relazione alle ZLS già istituite a tale data, ovvero dalla data di istituzione della singola ZLS, se successiva;- conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, l’intensità massima di aiuto concedibile può raggiungere fino al 25 % nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE della regione Lazio di cui alla classificazione NUTS LAZ5-LAZ6-LAZ7 (ITI44 e ITI45). Nelle restanti “aree c)” l'intensità massima applicabile è pari al 15%;- alle predette intensità, può essere riconosciuta una maggiorazione del 10% o del 20%, rispettivamente per investimenti realizzati dalle medie o dalle piccole imprese. Di un’ulteriore maggiorazione del 5% possono beneficiare gli investimenti contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento STEP).- in merito alla dotazione annua del regime, il comma 14 octies ha previsto che il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025.  A chi si rivolge L'agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle ZLS in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ex articolo 107.3 lett. c) del TFUE delle ZLS.  Cosa prevede Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva . Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.